Condizioni generali di contratto
Salamander Industrial Products GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58, 86842 Türkheim, Tribunale di Memmingen - HR B 5175
I. Applicabilità
1) I nostri termini e condizioni si applicano esclusivamente. I presenti termini e condizioni si applicano a tutti i contratti da noi stipulati, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto.
2) Le contro-conferme con riferimento a termini e condizioni commerciali, di vendita o di consegna divergenti sono espressamente respinte. I termini e le condizioni corrispondenti dei nostri partner contrattuali che si discostano dai nostri termini e condizioni non diventano parte del contratto anche se non ci opponiamo espressamente ad essi. Le nostre condizioni generali di contratto si applicano anche se siamo a conoscenza di termini e condizioni del partner contrattuale che sono in contrasto o si discostano dalle nostre condizioni generali di contratto.
3) Le nostre condizioni generali di contratto valgono anche nella versione attualmente in vigore per i futuri colloqui con i nostri partner contrattuali. I termini e le condizioni precedenti perdono la loro validità.
4) Siamo autorizzati a modificare o integrare i nostri termini e condizioni in qualsiasi momento con un ragionevole periodo di preavviso.
5) I terzi, in particolare i nostri dipendenti, non sono autorizzati a stipulare accordi collaterali verbali o a fornire garanzie verbali che vadano oltre il contenuto dei contratti scritti. Dichiarazioni in tal senso non danno luogo ad alcun obbligo da parte nostra.
II. Conclusione del contratto
1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non contengano dichiarazioni contrarie. Gli ordini e le commissioni vengono accettati solo quando sono stati da noi confermati per iscritto. Possiamo accettare le offerte che ci vengono fatte entro 1 settimana.
2) I nostri ordini devono essere confermati per iscritto entro tre giorni lavorativi dal ricevimento. In caso di mancata conferma entro tale termine, il contratto si considera non concluso.
3) Tutti gli accordi devono essere stipulati per iscritto. La forma scritta può essere derogata solo previo accordo scritto.
4) Ci riserviamo il diritto di proprietà e di copyright su tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli, i costi e altri documenti. Non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento delle prestazioni contrattualmente dovute e devono esserci restituiti su richiesta, al più tardi al momento della cessazione del rapporto commerciale senza che ci sia stato richiesto.
5) Per la realizzazione tecnica di una nuova forma di profilo secondo il rispettivo disegno, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui la forma di profilo non sia stata realizzata correttamente, senza che si possano avanzare ulteriori pretese nei nostri confronti oltre al rimborso dei costi degli utensili pagati.
III. Oggetto del contratto, prezzi
1) L'oggetto del contratto è la merce nel tipo e nella quantità specificati nell'ordine scritto o nell'offerta.
2) I prezzi indicati nell'offerta o nell'ordine si applicano a tutte le prestazioni. Per le merci da noi ordinate, i prezzi si intendono al netto dell'IVA e comprendono la consegna in porto franco fino al luogo di adempimento di Papenburg, compreso l'imballaggio, se non diversamente concordato. Siamo obbligati a restituire l'imballaggio solo se ciò è stato espressamente concordato. Gli imballaggi, che possono essere addebitati separatamente dal fornitore, possono essere restituiti da noi al momento del ricevimento e devono poi essere accreditati dal fornitore allo stesso valore al momento della restituzione.
3) I prezzi concordati si applicano alla merce da noi fornita. I nostri prezzi sono espressi in euro e comprendono l'imballaggio standard. Non sono inclusi l'IVA, i costi di trasporto e i dazi doganali, nonché i costi aggiuntivi per imballaggi speciali.
4) Se dopo la presentazione dell'offerta o dopo la stipula del contratto si verificano cambiamenti significativi nei costi delle materie prime, della manodopera, dell'energia o di altro tipo, abbiamo il diritto di richiedere un adeguato adeguamento dei prezzi, tenendo conto della variazione dei fattori di prezzo, se le consegne o i servizi non devono essere forniti entro 4 mesi dalla stipula del contratto.
5) Non siamo obbligati ad accettare contratti successivi e non siamo vincolati ai prezzi concordati per il primo ordine o per quelli successivi. Se il partner contrattuale non accetta un adeguamento ragionevole del prezzo, siamo autorizzati a recedere dal contratto senza dover sostenere ulteriori costi.
IV. Spedizione, assicurazione, trasferimento del rischio
1) La merce da noi consegnata sarà consegnata con un mezzo di trasporto di nostra scelta, principalmente con un camion. Se il nostro partner contrattuale richiede una modalità di spedizione speciale (ad es. espresso, aereo), i costi aggiuntivi che ne derivano sono a suo carico.
2) Su richiesta scritta del nostro partner contrattuale, la merce deve essere assicurata a sue spese contro i danni da trasporto e da incendio. In caso contrario, non siamo obbligati a stipulare un'assicurazione sul trasporto.
3) La spedizione avviene a rischio del nostro partner contrattuale. Il trasferimento del rischio durante la spedizione avviene ai sensi del § 447 comma 1 BGB (Codice civile tedesco) quando la merce viene consegnata al vettore. Se la merce è pronta per la spedizione e la spedizione o l'accettazione è ritardata per motivi a noi non imputabili, il trasferimento del rischio avverrà al momento della notifica della disponibilità alla spedizione.
V. Consegna, quantità dell'ordine, mancata accettazione
1) Il termine di consegna indicato nel nostro ordine è vincolante. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se si verificano o diventano riconoscibili circostanze che indicano che il termine di consegna non può essere rispettato. In caso di ritardo nella consegna, ci spettano tutti i diritti previsti dalla legge, in particolare il risarcimento dei danni causati dal ritardo, il risarcimento dei danni e la cancellazione. Inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, abbiamo il diritto di richiedere una modalità di spedizione speciale (ad es. consegna espressa). I relativi costi sono a carico del partner contrattuale inadempiente.
2) I termini di consegna per le merci da consegnare da parte nostra sono vincolanti solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto. I termini di consegna vengono sospesi per la durata dell'impedimento in caso di forza maggiore o di impedimenti imprevisti che non siamo in grado di evitare nonostante la ragionevole attenzione alle circostanze del singolo caso, come ad esempio azioni sindacali, misure ufficiali in patria o all'estero senza alcuna colpa, interruzioni di corrente senza alcuna colpa, ritardi nella consegna di materie prime essenziali senza alcuna colpa, interruzioni operative o restrizioni operative presso i fornitori senza alcuna colpa, indipendentemente dal luogo in cui si sono verificati gli impedimenti. In caso di impossibilità, siamo esonerati dall'obbligo di prestazione. Il nostro partner contrattuale avrà diritto a richieste di risarcimento danni solo in caso di dolo o colpa grave.
3) Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali. I contratti con consegne parziali concordate (ordini a chiamata) ci obbligano ad accettare consegne parziali in rate mensili approssimativamente uguali.
4) Nel caso di prodotti fabbricati, le quantità ordinate possono essere superate o ridotte fino al 10%. In questo caso, il partner contrattuale avrà diritto a un corrispondente risarcimento finanziario.
VI. Garanzia e responsabilità
1) Ai sensi del § 377 comma 1 BGB, il partner contrattuale è tenuto a controllare la merce ricevuta subito dopo la consegna da parte nostra e a comunicarci immediatamente eventuali difetti. In caso di mancata comunicazione, la merce si considera approvata e il partner contrattuale si assume l'onere della prova per eventuali difetti ancora notificati.
2) Si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge (§ 438 BGB).
3) In caso di difetti della merce consegnata dal partner contrattuale, siamo liberi di richiedere, a nostra discrezione, l'adempimento successivo o l'eliminazione dei difetti o di recedere immediatamente dal contratto, di ridurre il prezzo di acquisto o di richiedere un risarcimento invece dell'adempimento.
4) Allo stesso modo, se le nostre prestazioni sono difettose, siamo liberi di offrire all'acquirente una fornitura sostitutiva o l'eliminazione dei difetti a nostra discrezione (§ 439 BGB). Per le consegne sostitutive e l'eliminazione dei difetti vale lo stesso discorso fatto per l'oggetto originale della prestazione. In caso di eliminazione dei difetti, non ci faremo carico dei costi aggiuntivi legati al fatto che l'oggetto della fornitura sia stato trasportato in un luogo diverso da quello di adempimento. Se non siamo disposti o non siamo in grado di effettuare una consegna sostitutiva o di eliminare il difetto, o se tale consegna o eliminazione non va a buon fine, il partner contrattuale ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto (artt. 437, 440, 323, 326 BGB) o di ridurre il prezzo di acquisto (artt. 437, 441 BGB). Sono escluse ulteriori rivendicazioni, in particolare richieste di risarcimento per danni diretti o indiretti, a meno che non si tratti di dolo o colpa grave. In caso di consegna tramite veicoli di spedizione, i reclami - nella misura in cui si riferiscono al trasporto - devono essere annotati sulla bolla di consegna o sulla lettera di vettura. In caso contrario, siamo esonerati da qualsiasi responsabilità.
5) Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di eventuali agenti ausiliari. Se abbiamo violato per negligenza un obbligo contrattuale sostanziale, la nostra responsabilità per il risarcimento di danni a persone, cose e perdite finanziarie è limitata alla somma assicurata dalla nostra assicurazione di responsabilità civile e di responsabilità civile prodotti. Su richiesta, concederemo al nostro partner contrattuale l'accesso alle nostre polizze.
6) Nella misura in cui il fornitore è responsabile dei danni al prodotto, è tenuto a risarcirci dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi a prima richiesta, nella misura in cui le cause rientrano nella sua sfera di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nei confronti di terzi. In questo contesto, il fornitore è anche tenuto a rimborsare le spese derivanti da un'azione di richiamo da noi effettuata o in relazione ad essa. Informeremo il fornitore del contenuto e della portata delle misure di richiamo da eseguire - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo la possibilità di commentare. Il fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione per la responsabilità del prodotto con una copertura forfettaria di almeno 2,5 milioni di euro per ogni sinistro. Se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimarranno comunque inalterate.
7) Il fornitore è responsabile dell'assenza di violazioni di diritti di terzi in relazione alla sua fornitura. Se per questo motivo un terzo rivendica diritti nei nostri confronti, il fornitore è tenuto a risarcirci a prima richiesta. Senza il consenso del fornitore, non siamo autorizzati a prendere accordi con il terzo, in particolare a concludere una transazione. L'obbligo di indennizzo del fornitore si riferisce a tutte le spese da noi necessariamente sostenute a causa o in relazione alla richiesta di risarcimento da parte di terzi.
VII. Lavori di montaggio, obblighi accessori
1) Durante i lavori di montaggio, il fornitore deve osservare le nostre istruzioni di sicurezza e di montaggio, che gli metteremo a disposizione su richiesta. Egli è tenuto a informarsi esattamente sul contenuto delle nostre istruzioni di sicurezza e di montaggio.
2) Le macchine e le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle leggi dell'Unione Europea. Devono essere rispettate le direttive attualmente in vigore. Se esistono direttive speciali per una macchina, anche queste devono essere rispettate. Le norme pertinenti dell'Unione Europea devono essere citate nella dichiarazione di conformità. Se le norme speciali non sono attualmente disponibili, si applicano le norme nazionali.
VIII. Note tecniche di applicazione
Tutti i dettagli e le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dell'oggetto della prestazione non sono vincolanti e non esonerano il nostro partner contrattuale dall'obbligo di effettuare prove e test propri. Questi ultimi sono indispensabili in considerazione della varietà di utilizzi possibili di un prodotto e delle particolari circostanze del nostro partner contrattuale. Anche se forniamo un supporto tecnico applicativo, il partner contrattuale si assume il rischio del successo e dell'utilizzabilità tecnico-economica del suo lavoro. Il nostro partner contrattuale è responsabile del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni ufficiali nell'utilizzo delle nostre forniture e dei nostri servizi.
IX. Strumenti, disegni
1) Gli strumenti, i progetti di campioni e i progetti di imballaggi prodotti da noi o dai nostri partner contrattuali sulla base delle nostre esperienze e dei nostri disegni diventano di nostra proprietà, anche se vengono addebitati i costi, a meno che non sia stato stipulato un accordo contrattuale con un contenuto diverso nei singoli casi. Nella misura in cui siamo obbligati a conservare strumenti e disegni, l'obbligo di conservazione termina in ogni caso se il nostro partner contrattuale non effettua ulteriori ordini presso di noi entro 2 anni dall'ultima consegna.
2) Il fornitore è tenuto a utilizzare gli utensili esclusivamente per la produzione della merce da noi ordinata. Il fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli utensili di nostra proprietà al valore di sostituzione contro incendio, danni da acqua e furto. Egli è inoltre tenuto a eseguire tempestivamente e a proprie spese tutti i lavori di manutenzione e di controllo necessari o a farli eseguire a regola d'arte. Egli è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali malfunzionamenti. In caso contrario, ci riserviamo espressamente il diritto di far valere le conseguenti richieste di risarcimento danni.
3) I costi di attrezzaggio per la produzione degli utensili sono a carico del Cliente. Il prezzo degli utensili non comprende i costi per le attrezzature di prova o di lavorazione o per eventuali modifiche richieste dal cliente. Tali costi saranno fatturati separatamente. Ciò vale anche per i costi di campionatura ulteriori rispetto a quella iniziale, nella misura in cui il cliente ne è responsabile. Nel caso in cui il cliente non paghi i costi degli strumenti o la merce consegnata o non paghi come concordato, gli strumenti possono essere utilizzati come desiderato. Gli utensili saranno conservati e mantenuti da noi. Tuttavia, non siamo responsabili per i danni che si verificano nonostante la corretta gestione.
X. Diritti di proprietà industriale
Con la consegna dei nostri prodotti non ci assumiamo alcuna garanzia per un utilizzo esente da diritti di proprietà industriale. Anche se effettuiamo la fornitura in base alle informazioni, ai disegni, ai modelli o ai campioni fornitici dal partner contrattuale, quest'ultimo deve garantire che la produzione e la consegna di questi articoli non violino i diritti di proprietà industriale di terzi. Se un terzo ci vieta la produzione e la consegna di articoli realizzati sulla base di informazioni, disegni, modelli o campioni forniti dal partner contrattuale sulla base di un diritto di proprietà industriale, abbiamo il diritto - senza l'obbligo di esaminare la situazione giuridica - di interrompere la produzione e la consegna e di richiedere al partner contrattuale il risarcimento dei costi sostenuti, ad esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del partner contrattuale. Il partner contrattuale si impegna a risarcirci immediatamente da richieste di licenza e di risarcimento da parte di terzi. Per tutti i danni diretti e indiretti e le richieste di risarcimento derivanti dalla violazione e dall'affermazione di qualsiasi diritto di proprietà industriale, il partner contrattuale dovrà versare un adeguato anticipo su nostra richiesta. Abbiamo i diritti di produzione esclusivi per tutti i profili e gli altri prodotti realizzati in base a progetti, disegni e/o strumenti da noi sviluppati. L'imitazione o la produzione da parte del partner contrattuale o di terzi è consentita solo previa nostra espressa autorizzazione.
XI. Riserva di proprietà
1) Le nostre forniture e i nostri servizi rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti, compresi tutti i crediti accessori. In caso di comportamento non conforme al contratto da parte del nostro partner contrattuale, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di richiedere la restituzione delle nostre forniture e prestazioni. La restituzione non costituisce un annullamento del contratto, a meno che non lo abbiamo espressamente dichiarato. Il sequestro delle nostre forniture e dei nostri servizi costituisce sempre una risoluzione del contratto. Dopo aver ritirato le nostre forniture e i nostri servizi, saremo autorizzati a autorizzati a realizzarli. Il ricavato della realizzazione, detratti i costi di realizzazione ragionevoli, sarà accreditato.
2) Il nostro partner contrattuale non è autorizzato a costituire in pegno la merce riservata prima del pagamento finale, a cederla a terzi a titolo di garanzia o a gravarla in altro modo con diritti di terzi. In caso di sequestri o altri interventi da parte di terzi, il nostro partner contrattuale è tenuto a informarci immediatamente per iscritto, affinché possiamo intentare un'azione legale ai sensi del § 771 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO). Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione ai sensi del § 771 ZPO, il nostro partner contrattuale sarà responsabile del danno da noi subito.
3) Il nostro partner contrattuale è autorizzato a rivendere la merce sottoposta a riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. Tuttavia, con la presente ci cede tutti i crediti per l'importo della nostra fattura finale, IVA inclusa, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che gli articoli forniti con riserva di proprietà siano stati rivenduti senza o dopo lavorazione, miscelazione o altra trasformazione. Accettiamo questa cessione. Il nostro partner contrattuale rimane autorizzato a riscuotere i propri crediti nei confronti dei clienti anche dopo la cessione. La nostra autorizzazione a riscuotere il credito rimane inalterata. Tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il nostro partner contrattuale adempie ai suoi obblighi di pagamento con i proventi ricevuti, non è in ritardo con i pagamenti e, in particolare, non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza e i pagamenti non sono stati sospesi. Tuttavia, se si verifica una delle circostanze di cui sopra, possiamo esigere che il nostro partner contrattuale ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori e ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i documenti pertinenti e ci comunichi la cessione ai debitori.
4) Il nostro partner contrattuale ci cede anche i crediti a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti che gli spettano nei confronti di terzi a causa di un collegamento dei nostri articoli forniti con riserva di proprietà con un immobile. Accettiamo questa cessione.
5) Siamo obbligati a svincolare le garanzie a cui abbiamo diritto su richiesta del nostro partner contrattuale, nella misura in cui il valore delle garanzie superi di oltre il 20% i nostri crediti da garantire. La scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.
XII. Pagamenti
1) Si applicano le condizioni di pagamento concordate. Se non sono state espressamente concordate, il pagamento è dovuto immediatamente con l'importo netto (immediatamente netto).
2) Il pagamento delle fatture da parte nostra avverrà entro 14 giorni con uno sconto del 3%, entro 30 giorni con uno sconto del 2% o entro 60 giorni rigorosamente netti, per cui le date delle fatture di un decennio saranno riepilogate e riferite all'ultimo giorno del decennio (regolamento del decennio), a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto.
XIII. Pagamento rateale
1) Se è stato concordato un pagamento rateale, lo sconto decade se il nostro partner contrattuale è in ritardo di oltre una settimana con una rata totale o parziale, oppure se una cambiale o un assegno non vengono onorati. Se una cambiale viene protestata o un assegno viene disconosciuto, anche tutte le altre cambiali e gli altri assegni di questo partner contrattuale diventano immediatamente esigibili e pagabili.
2) Le cambiali e gli assegni vengono accettati solo in conto prestazione senza garanzia di protesto e solo previo accordo e con riserva di sconto. Le spese di sconto sono a carico del nostro partner contrattuale a partire dalla data di scadenza della nostra richiesta di fattura.
3) La base per la stipula del contratto è la solvibilità del nostro partner contrattuale. Nel caso in cui si venisse a conoscenza di motivi che facciano sorgere dubbi giustificati sull'adempimento degli obblighi di pagamento contrattuali, ad esempio in caso di richiesta o apertura di una procedura di insolvenza o in caso di sovraindebitamento, insolvenza o cessazione dell'attività, abbiamo il diritto di trattenere le consegne non ancora effettuate fino a quando non sia stata fornita una garanzia adeguata e/o di recedere dal contratto se non viene fornita una garanzia adeguata entro un periodo di tempo ragionevole.
XIV. Diritti di compensazione e ritenzione
Ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione nella misura consentita dalla legge. In caso contrario, le compensazioni possono essere dichiarate e i diritti di ritenzione possono essere esercitati solo in presenza di contropretese legalmente stabilite, incontestate o riconosciute da noi.
XV. Autorizzazione alla riscossione
L'autorizzazione a riscuotere per nostro conto richiede la presentazione della nostra procura scritta e della nostra ricevuta. Il nostro partner contrattuale è tenuto ad assicurarsi di essere autorizzato all'incasso.
XVI. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile
1) Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi a nostro carico è il luogo della nostra sede legale, se non diversamente concordato per iscritto in singoli casi.
2) Il foro competente per tutti i tipi di controversie con i partner contrattuali che sono commercianti registrati, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico è il tribunale competente per la nostra sede legale. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di intentare un'azione legale presso la sede o il domicilio del nostro partner contrattuale.
3) Il rapporto giuridico con il nostro partner contrattuale è disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della Legge Uniforme sulla Vendita Internazionale di Merci e ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.
XVII. Clausola di esclusione della responsabilità
Se una delle presenti disposizioni dovesse essere o diventare non valida o inapplicabile in tutto o in parte, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida o inapplicabile.